L’Ufficiale D’Anagrafe
Il Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo è titolare delle funzioni anagrafiche ed è pertanto l’Ufficiale d’Anagrafe.
Delega delle Funzioni di Ufficiale d’Anagrafe
Il Sindaco può delegare, in tutto o in parte, le funzioni di Ufficiale d’Anagrafe , ad un Assessore, al segretario Comunale, o ad impiegati di ruolo del Comune ritenuti idonei. Il Conferimento di delega da parte del Sindaco non comporta per lo stesso la perdita della titolarità delle funzioni. La delega viene approvata dal Prefetto.
Funzioni di Ufficiale d’Anagrafe
l’ufficiale d’Anagrafe provvede alla regolare tenuta degli atti anagrafici e al loro costante aggiornamento. Rilascia le prescritte certificazioni relative alla residenza ed allo stato di famiglia ed ogni altra certificazione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle condizioni di arte- mestiere, professione e titolo di studio.
Riferimenti Legislativi
Legge n.1228 del 24.12.1954 “ Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente” Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30.05.1989 “ Approvazione del Nuovo regolamento Anagrafico della Popolazione Residente”; Decreto L.gs n. 267, del 18.08.2000 “ Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
Cambio di Residenza
Che cos’è
Per cambio della residenza si intende il cambio di dimora abituale all’interno del Comune o da e per altri Comuni italiani o esteri.
Dove rivolgersi
Per effettuare il cambio della residenza bisogna rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune in cui il cittadino vuole prendere la residenza o nel Comune di Barrea nel caso di cambio di residenza all’interno del Comune.
Quando si fa la dichiarazione
Il cittadino è tenuto a dichiarare, presso l’Ufficio Anagrafe, il cambio di residenza entro 20 giorni dalla fissazione della nuova dimora abituale nel Comune. Al cittadino verrà rilasciata una ricevuta che attesta la presentazione della dichiarazione anagrafica. La residenza decorre dalla data della presentazione della dichiarazione.
Chi deve fare la dichiarazione
La dichiarazione di cambio residenza devono essere fatte dal cittadino interessato al cambio della residenza o da qualsiasi componete del nucleo familiare.
Quali documenti presentare
I cittadini italiani devono presentare all’Ufficio Anagrafe del Comune in cui intendono prendere la residenza:
• il documento d’identità;
• il codice fiscale;
• gli estremi relativi a patenti e targhe di mezzi di autoveicolo e motoveicoli di proprietà di ogni componente il nucleo familiare interessato alla variazione di residenza;
I cittadini stranieri devono presentare i documenti di cui sopra unitamente a:
• la carta o permesso di soggiorno in corso di validità;
• il passaporto o altro documento equipollente;
• gli atti di stato civile autentici rilasciati dalle autorità del Paese d’origine, tradotti e legalizzati in lingua italiana, attestanti lo stato civile e la composizione del nucleo familiare.
Quali sono i passaggi successivi del procedimento
Una volta presentata all’Ufficio Anagrafe la dichiarazione di cambio della residenza, l’Ufficiale d’Anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale del richiedente la residenza. Gli accertamenti necessari sono disposti dall’Ufficiale d’Anagrafe ed eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale (o di altro personale del Comune formalmente autorizzato).
L’Ufficiale d’Anagrafe, al fine di verificare la rispondenza dei fatti dichiarati dai cittadini relativamente alle loro posizioni anagrafiche, può disporre indagini ed acquisire notizie utili anche presso altri enti pubblici e privati.
Quanto può durare il procedimento
Il procedimento per il cambio di residenza può durare da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 90 giorni, secondo i vari casi particolari stabiliti dalla legge.
Come si conclude il procedimento
Se, a seguito dei controlli e delle verifiche di cui sopra, l’Ufficiale d’Anagrafe accerta la sussistenza del requisito di dimora abituale, dispone l’iscrizione anagrafica del cittadino richiedente la residenza.
Di tale provvedimento verrà data comunicazione formale al cittadino stesso, così come previsto dalla legge n. 241/1990.
In caso contrario, ossia se l’Ufficiale d’Anagrafe accerta la inesistenza del requisito della dimora abituale, provvede, con atto formale e scritto, a diniegare la richiesta di residenza.
L’atto di diniego verrà comunicato al cittadino interessato mediante notifica effettuata dal Comune di residenza.
Contro i provvedimenti di diniego della residenza il cittadino può produrre ricorso al Prefetto di Venezia entro 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento stesso.
Quali sono gli oneri economici da sostenere
I procedimenti di cambio residenza non comportano alcun onere economico o versamenti di vario titolo e, sono pertanto, gratuiti.
Certificazioni Anagrafiche
Quali certificazioni rilascia l'Ufficio Anagrafe
L'ufficio Anagrafe rilascia a chi ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concerneti la residenza e lo stato famiglia.
Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione della professione, arte o mestiere e del titolo di studio, può essere attestata o certificata, dall'Ufficiale d'Anagrafe, d'ordine del Sindaco.
Validità dei certificati anagrafici
La validità dei certificati anagrafici è di 6 mesi. Possono essere utilizzati anche dopo la scadenza se, in calce agli stessi, il cittadino interessato appone la firma dichiarando, sotto la propria responsabilità, che le informazioni in esso contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Contenuto dei certificati anagrafici
I certificati anagrafici devono contenere
• l'indicazione del Comune e della data di rilascio;
• l'oggetto della certificazione;
• le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce;
• la firma dell'Ufficiale d'Anagrafe;
• il timbro dell'Ufficio.
Notizie utili
Le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblico servizio non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti per i quali è possibile produrre l'autocertificazione.
Quali sono i certificati sostituibili con l'autocertificazione.
Sono comprovati con dichiarazioni, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: (vedi Guida alla Semplificazione Amministrativa).
Il ricorso all'autocertificazione esonera il cittadino dal presentare i certificati relativi.
Carta d'Identità
La carta d’identità è un documento di riconoscimento personale. Ha una validità di cinque anni, trascorsi i quali deve essere rinnovata.
Chi può richiederla
Chiunque abbia compiuto 15 anni di età e sia residente in Italia
Quando fare la richiesta
Per il rilascio: in qualsiasi momento
Per il rinnovo: 180 giorni prima della sua scadenza
Dove richiederla
Presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Barrea (AQ) – Via Palombara Nuova – Tel. 0864 -88114.
Quali documenti bisogna presentare
• N° 3 foto formato tessera uguali e recenti
• Il documento scaduto o in scadenza (il rinnovo può essere effettuato anche 180 giorni prima della scadenza)
Casi particolari
• Nel caso in cui la carta d’identità (ancora valida) sia stata smarrita, distrutta o rubata, occorre presentare coppia della denuncia effettuare presso gli organi di Polizia;
• In caso della mancanza della carta d’identità precedente, è necessario altro documento di riconoscimento (passaporto o patente) o, in alternativa, la presenza di due persone maggiorenni, munite di valido documento di riconoscimento, che attestino l’identità della persona richiedente la carta d’identità;
• Nel caso di rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio a persone maggiorenni separate o divorziate con figli minori, necessita l’autorizzazione del Giudice Tutelare, ad eccezione dei seguenti casi: genitori naturali conviventi e residenti sul territorio italiano in presenza di assenso all'espatrio da parte del convivente - unico genitore naturale che ha riconosciuto il figlio - vedovi;
• Se chi richiede la carta d’identità è un interdetto, occorre presentare anche copia del provvedimento d’interdizione. Nel caso in cui la carta d’identità è richiesta valida per l’espatrio, occorre la presenza del tutore con un documento valido.
• per i cittadini italiani iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) di un Comune diverso da quello di Barrea , occorre anche il nulla osta del Comune d’iscrizione. Tale nulla osta è acquisito d'ufficio.
• per i cittadini residenti in altri comuni occorre acquisire d'ufficio, presso il Comune di residenza, il nulla osta al rilascio;
• Per il rilascio della carta d’identità ai minori, necessita l'assenso scritto di chi esercita la potestà o la tutela e, per gli interdetti e gli inabilitati di chi esercita rispettivamente la tutela o la curatela.
• Se il documento viene richiesto solo per l'identificazione personale (ciò vale per gli stranieri residenti o dimoranti in Italia) sul retro verrà scritto "documento non valido ai fini dell'espatrio
Validità
La carta d’identità ha una validità di 10 anni.
Quanto costa
La carta d’identità costa € 5,42
A quali Paesi dà accesso la carta d’identità valida per l’espatrio
• Austria
• Belgio
• Cipro
• Croazia
• Danimarca
• Estonia
• Finlandia
• Francia
• Germania
• Grecia
• Irlanda
• Islanda
• Lettonia
• Lituania
• Liechtenstein
• Lussemburgo
• Malta
• Principato di Monaco
• Norvegia
• Olanda
• Portogallo
• Regno Unito
• Repubblica Ceca
• Slovacchia
• Slovenia
• Spagna
• Svezia
• Svizzera
• Ungheria
• Marocco e Tunisia (solo per viaggi di gruppi organizzati per motivi turistici)
• Turchia (solo per imbarcati su navi da crociera).
Passaporto
Il passaporto elettronico
Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.
Per i minori di 10 anni l'uso del passaporto ordinario individuale è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto stesso o in una apposita dichiarazione (prodotta e sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà genitoriale e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto) il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato.
I minori di 16 anni possono in ogni caso essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori, del tutore o di altra persona delegata ad accompagnarli.
Il passaporto viene rilasciato (e rinnovato) dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Il passaporto ha una validità di 10 anni, ma in alcuni casi previsti dalla normativa vigente, ad esso può essere attribuito un periodo di validità inferiore. La legge numero 3, del 16 gennaio 2003, all'art. 24, ha elevato infatti a dieci anni la durata del passaporto, eliminando l'obbligo del rinnovo quinquennale. Nella fase transitoria, i documenti rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge potranno essere prorogati fino a un massimo di 10 anni, dalla data di rilascio.
La relativa richiesta potrà essere presentata presso gli stessi uffici competenti per il rilascio del passaporto.
Il passaporto può essere rinnovato anche prima della scadenza per un periodo complessivamente non superiore a quello massimo previsto dalla legge.
La domanda per il rilascio del passaporto, corredata della documentazione necessaria, può essere presentata:
in Italia: presso la questura del luogo di residenza o, nei Comuni medio-grandi, presso il commissariato di P.S. competente per circoscrizione. In assenza di questi uffici, presso il locale comando dei Carabinieri o il Comune. A Roma è possibile farsi rilasciare o rinnovare il passaporto anche in alcuni uffici postali dove si può presentare la domanda per il rilascio o acquistare i valori bollati per il rinnovo.
all'estero: presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.
Ricordiamo che la marca da € 40,29 è da allegare solo alla richiesta di rilascio del passaporto e ha validità di un anno. Inoltre non è più necessario applicarla sul passaporto nel caso in cui ci si rechi soltanto in Paesi aderenti all'Unione Europea (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).
Al momento della presentazione, comunque, il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui viene informato che la tassa annuale sul passaporto non è più prevista per l'espatrio verso i paesi aderenti all'Unione Europea. Tassa che dovrà comunque essere pagata applicando la marca sul passaporto nel caso l'interessato lo utilizzi per recarsi in Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione Europea.
Rilascio del passaporto
Per ottenere il rilascio, il rinnovo del passaporto o le autorizzazioni amministrative relative all’espatrio di minori, si deve presentare la necessaria documentazione presso l’Ufficio passaporti dei commissariati di P.S. o della questura se non è presente sul territorio alcun commissariato, o, nei comuni dove non siano presenti gli uffici di P.S., presso il locale comando stazione dei Carabinieri o presso l’Ufficio comunale.
I moduli di richiesta sono disponibili presso gli stessi uffici.
• Per richiedente maggiorenne senza figli minori di anni 18
• Per richiedente maggiorenne coniugato o convivente con figli minori di anni 18
• Per richiedente maggiorenne divorziato o separato con figli minori di anni 18
• Per richiedente minorenne
• Per religiosi e missionari
• Altri casi
Per tutti i casi appena indicati è necessario allegare il vecchio passaporto o la denuncia di smarrimento dello stesso nel caso si tratti di rinnovo decennale e non di primo rilascio.
Le fotografie dei richiedenti che si presentano personalmente possono essere convalidate presso gli uffici competenti, con un documento di riconoscimento valido.
Richiedente maggiorenne senza figli minori
Allegare la seguente documentazione:
• 2 foto formato tessera identiche e recenti di cui una autenticata
• 1 marca per concessioni governative di € 40,29 per passaporto
• 1 ricevuta di versamento di € 44,66 per il libretto di 32 pagine o di € 45,62 per il libretto di 48 pagine sul sul C.C.P. n° 67422808 ntestato al Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento del tesore, con causale " Importo per il rilascio del passaporto elettronico "
• un documento di riconoscimento valido
• il passaporto scaduto (solo per coloro che ne sono in possesso) InstanceEndEditable
Richiedente maggiorenne coniugato o convivente con figli minori di anni 18
Allegare la seguente documentazione:
• 2 foto formato tessera identiche e recenti di cui una autenticata
• 1 marca di concessioni governative di € 30,99 per passaporto
• 1 ricevuta di versamento di € 44,66 per il libretto di 32 pagine o di € 45,62 per il libretto di 48 pagine sul C.C.P. n° 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento del tesore, con causale " Importo per il rilascio del passaporto elettronico"
• un documento di riconoscimento valido
• il passaporto scaduto (solo per coloro che ne sono in possesso)
• assenso del coniuge o convivente
I conviventi con figli minori sono equiparati ai coniugati. Si richiede, comunque, una dichiarazione di convivenza da compilare presso l'ufficio accettante contestualmente alla richiesta di passaporto senza applicare marche da bollo trattandosi anche in questo caso di autocertificazione.
Richiedente divorziato o separato con figli minori di anni 18
Allegare la seguente documentazione:
• 2 foto formato tessera identiche e recenti di cui una autenticata
• 1 marca da bollo da € 30,99 cc.gg. per passaporti
• versamento di € 44,66 per il libretto di 32 pagine o di € 45,66per il libretto a 48 pagine sul sul C.C.P. n° 67422808 ntestato al Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento del tesore, con causale " Importo per il rilascio del passaporto elettronico "
• un documento di riconoscimento valido.
• il passaporto scaduto (solo per coloro che ne sono in possesso)
• nulla osta del giudice tutelare in mancanza dell'assenso di entrambi i genitori
Il nulla osta non deve essere prodotto se il richiedente è l'unico esercente la potestà sul minore, quindi, ad esempio, anche nel caso di genitore vedovo.
Richiedente minorenne
Allegare la seguente documentazione:
• 2 foto formato tessera identiche e recenti di cui una autenticata
• 1 marca di concessioni governative di € 30,99 per passaporto
• versamento di € 44,66 per il libretto di 32 pagine o di € 45,66per il libretto a 48 pagine sul sul C.C.P. n° 67422808 ntestato al Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento del tesore, con causale " Importo per il rilascio del passaporto elettronico "
• un documento di riconoscimento valido.
• un documento di riconoscimento valido
• il passaporto scaduto (solo per coloro che ne sono in possesso)
• assenso dei genitori, o nulla osta del giudice tutelare.
Se il minore non ha compiuto 10 anni e deve viaggiare con persone diverse dai genitori bisognerà compilare anche una "dichiarazione di accompagno" che non necessita di marca da bollo.
Religiosi e missionari
Allegare la seguente documentazione:
• 2 foto formato tessera identiche e recenti di cui una autenticata
• attestato rilasciato da superiori dell’ordine religioso, da cui si evince la sede e la durata della missione
Altri casi
Per tutti i casi non contemplati rivolgersi direttamente all'ufficio passaporti della questura.
Semplificazione Amministrativa
Introduzione la “semplificazione amministrativa” rappresenta senz’altro un aspetto innovativo ed importante per il modello organizzativo degli enti pubblici. Con il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 è stato emanato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in vigore a partire dal 7 marzo 2001. Riforma dello stato civile, abolizione dei certificati inutili grazie all’autocertificazione, riduzione del ricorso all’autentica della firma: questi i principali temi su cui interviene in modo massiccio il nuovo provvedimento legislativo. Questa guida alla semplificazione amministrativa coglie in pieno il significato del Testo Unico 445/2000 e delle precedenti disposizioni legislative degli ultimi anni, proponendosi come strumento utile al cittadino per cogliere in pieno i benefici della normativa in vigore, affinché possano sensibilmente migliorare la qualità dei servizi resi dalla Pubblica Amministrazione ai cittadini.
Autocertificazione
L’autocertificazione permette al cittadino di presentare agli enti pubblici, alle imprese che gestiscono servizi pubblici ed ai privati
che acconsentono di accertarla, una propria dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) relativa ai seguenti stati,
qualità personali e fatti, elencati all’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in sostituzione della normale certificazione
rilasciata dagli Uffici competenti.
Si possono autocertificare, sotto la propria responsabilità :
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) stato celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
e) stato di famiglia;
f) esistenza in vita;
g) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
h) iscrizioni in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
i) appartenenza ad ordini professionali;
j) titolo di studio, esami sostenuti;
k) qualifica professionale posseduta, tipo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
l) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
m) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
n) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
o) stato di disoccupazione;
p) qualità di pensionato e di categoria di pensione;
q) qualità di studente;
r) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
s) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
t) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
u) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario si sensi della vigente normativa;
v) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
w) qualità di vivenza a carico;
x) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
y) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. L’elenco è tassativo: tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/2000 possono essere comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà.
Vantaggi:
Grazie all’autocertificazione il cittadino può evitare di richiedere i certificati necessari ad avviare una pratica presso un ufficio. Inoltre l’autocertificazione ha titolo definitivo : ciò significa che il cittadino non deve presentare successivamente, alla conclusione del procedimento avviato, nessuno dei certificati sostituiti dall’autocertificazione.
Limiti dell’autocertificazione:
I certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da nessun altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive sono sostituiti con un unico certificato di idoneità ala pratica non agonistica di attività sportive, rilasciato dal medico di base, con validità per l’intero anno scolastico.
Come:
I cittadini possono utilizzare gli stampati predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni (vedi moduli predisposi dal Comune di Barrea) La firma apposta dall’interessato in fondo all’autocertificazione NON DEVE ESSERE AUTENTICATA e quindi l’autocertificazione non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, ma è gratuita.
Obblighi della Pubblica Amministrazione:
La mancata accettazione, da parte della Pubblica Amministrazione o dei gestori o esercenti di pubblici servizi, dell’autocertificazione, costituisce violazione dei doveri d’Ufficio, ai sensi dell’art. 74 del DPR 28 dicembre 2002, n. 445. Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori o esercenti di pubblici servizi non possono richiedere al cittadino certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestanti in documenti già in loro possesso o che comunque siano tenuti a certificare. In particolare, per quanto riguarda gli estratti degli atti di stato civile (estratti di nascita, matrimonio, morte), questi possono essere richiesti dal cittadino solo ed esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile. Negli altri casi questi documenti vengono acquisiti d’ufficio.
Autocertificazione mediante esibizione del documento d’identità o riconoscimento.
I dati relativi al cognome, al nome, al luogo e alla data di nascita, lo stato civile e la residenza, attestati in documenti d’identità o di riconoscimento (es. la carta d’identità, la patente di guida, il passaporto, il porto d’arma, il libretto di pensione) rilasciati dalla Pubblica Amministrazione ed in corso di validità, possono essere comprovati dal cittadino senza ricorrere alla compilazione dell’autocertificazione, ma semplicemente esibendo il documento d’identità o di riconoscimento. In questo caso la Pubblica Amministrazione o il gestore esercente di pubblico servizio prende nota delle informazioni contenute nel documento d’identità o di riconoscimento acquisendo una fotocopia NON AUTENTICATA del documento stesso.
Se il documento d’identità o di riconoscimento esibito dal cittadino è scaduto, ma i dati in esso contenuti non hanno subito alcuna variazione, il cittadino può dichiarare, sulla fotocopia del documento, che i dati sono ancora validi.
Dichiarazione sostitutiva di notorietà
Oggetto della dichiarazione:
La dichiarazione sostitutiva di notorietà è un documento sottoscritto dall’interessato nel proprio legittimo interesse ed ha per oggetto stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell’interessato, anche riferiti ad altri soggetti.
Tutti gli stati, le qualità personali e i fatti che non possono essere oggetto di autocertificazione (cioè non compresi nell’elencazione che si legge alla voce AUTOCERTIFICAZIONE), possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di notorietà.
A chi può essere presentata
La dichiarazione sostitutiva di notorietà può essere rivolta alla Pubblica Amministrazione, ai gestori o esercenti di pubblici servizi o ai privati che acconsentono ad accettarla.
Come:
I cittadini possono utilizzare gli stampati predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni (vedi moduli stampati dal Comune di Barrea).
Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è indirizzata alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi NON DEVE ESSERE AUTENTICATA e quindi non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, ma è gratuita .
Il cittadino, secondo quanto disposto dall’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 può firmare la dichiarazione davanti all’impiegato addetto alla ricezione della stessa, oppure sottoscrivere tale dichiarazione anche a casa propria e presentarla all’Ufficio richiedente allegando fotocopia NON AUTENTICATA del proprio documento d’identità.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare alle Pubbliche Amministrazioni o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax.
Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è indirizzata al privato l’autenticazione, ove prevista dalle norme vigenti, è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco ed è sottoposta alla normativa vigente in materia di imposta di bollo .
Limiti
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non possono contenere manifestazioni di volontà (es.: accettazioni, rinunce, cessioni, impegni, ecc.) o atti negoziali. In questi casi ci si deve rivolgere ad un notaio.
Istanze (Domande)
Come:
La firma sulle istanze (domande) presentate agli uffici della Pubblica Amministrazione, dei gestori o esercenti di pubblici servizi NON DEVE, DI REGOLA, ESSERE AUTENTICATA, ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero quando l'istanza sia presentata unitamente alla fotocopia NON AUTENTICATA, del documento di identità della persona che firma
La firma delle istanze (domande) non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui la domanda contiene dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
Istanze per la riscossione di benefici economici:
Se l’istanza (domanda) presentata alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi serve ai fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici, DEVE ESSERE AUTENTICATA e l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco
Istanze rivolte ai privati:
Se l’istanza (domanda) è rivolta ai privati, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco
Istanze (Domande) per la partecipazione a concorsi pubblici
Le istanze (domande) per la partecipazione a selezioni per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali, non sono soggette ad autentica della firma.
Certificati
Validità dei certificati :
I certificati rilasciati dalla Pubbliche Amministrazioni, che attestano stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (per esempio il certificato di nascita o di morte), hanno validità illimitata (non hanno più una scadenza).
Gli altri certificati hanno una validità di sei mesi dalla data di rilascio, salvo che eventuali disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore.
Trascorso il periodo di validità , i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile devono essere accettati dalle Pubbliche Amministrazioni o dai gestori o esercenti di pubblici servizi, a patto che il cittadino dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Si ricorda che le Amministrazioni Pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi non possono richiedere al cittadino atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultano elencati all’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi la voce AUTOCERTIFICAZIONE), o che sono attestati i documenti già in loro possesso o che comunque essi stessi sono tenuti a certificare. Le Pubbliche Amministrazioni o i gestori o esercenti di pubblico servizio sono tenuti ad acquisire d’ufficio, presso la Pubblica Amministrazione o il gestore o esercente di pubblico servizio certificante, tutte le informazioni contenute in questi certificati , dietro indicazione, da parte del cittadino dell’amministrazione che detiene tali dati o ad accettare l’autocertificazione del cittadino.
Certificati non sostituibili da autocertificazione:
I certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da nessun altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Certificati medico-sanitari richiesti dalle scuole:
Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive, rilasciato dal medico di base, con validità per l’intero anno scolastico.
Documento d'identità e di riconoscimento
Documento d’identità:
Il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 definisce DOCUMENTO D’IDENTITA’ la Carta d’Identità e ogni altro documento munito di fotografia, rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’Amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare.
In tutti i casi in cui il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 fa riferimento all’utilizzo di un documento d’identità, questo documento può essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta d’identità, ai fini del riconoscimento dell’identità personale del titolare, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’arma, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato.
Documenti di riconoscimento:
Il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 individua come documento di riconoscimento ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una Pubblica Amministrazione italiani e di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare.
Duplicati di documenti d’identità o riconoscimento a seguito di smarrimento:
Salvo i casi in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento di questi documenti è comprovato, da chi ne richiede il duplicato, mediante dichiarazione sostitutiva.
Per ottenere il duplicato di una carta d’identità in corso di validità, la legge prevede l’obbligo della denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria .
Istanze (Domande) per la partecipazione a concorsi pubblici
Le istanze (domande) per la partecipazione a selezioni per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali, non sono soggette ad autentica della firma.
Fotografie legalizzate
Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le necessarie fotografie, presentate personalmente dell’interessato .
Su richiesta dell’interessato, le fotografie possono essere legalizzate anche dal dipendente incaricato dal Sindaco. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.
Impedimenti alla firma
Chi non sa o non può firmare:
Il cittadino che non sa firmare la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (è, per esempio, il caso dell’analfabeta) o non può fisicamente firmare queste dichiarazioni (perché, per esempio, ha le mani amputate o paralizzate), può rendere queste dichiarazioni davanti ad un pubblico ufficiale che si accerta dell’identità del dichiarante ed attesta che le dichiarazioni sono state a lui rese dall’interessato, in presenza di un impedimento a firmare.
I moduli, predisposti dal Comune di Barrea per questo caso sono rispettivamente:
: Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Impedimento temporaneo alla firma, per ragioni di salute:
Se il cittadino si trova invece in una situazione di impedimento temporaneo a firmare, per ragioni connesse allo stato di salute (è il caso, ad esempio, di persona vittima di incidente stradale), le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono rese dal coniuge, o in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, ad un pubblico ufficiale il quale si accerta dell’identità del dichiarante e del suo rapporto di parentela con la persona impossibilitata alla firma. All’interno della dichiarazione deve essere espressamente indicata anche l’esistenza dell’impedimento a firmare da parte dell’interessato.
I moduli, predisposti dal Comune di Barrea per questo caso sono rispettivamente:
: Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Queste disposizioni, previste dall’art. 4 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, non posso essere applicate alle dichiarazioni fiscali.
Dati già in possesso della Pubblica Amministrazione
Obblighi della Pubblica Amministrazione:
La mancata accettazione, da parte della Pubblica Amministrazione o dei gestori o esercenti di pubblici servizi, dell’autocertificazione, costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai sensi dell’art. 74 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori o esercenti di pubblici servizi non possono richiedere al cittadino certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in loro possesso o che comunque siano tenuti a certificare. In particolare, per quanto riguarda gli estratti degli atti di stato civile (estratti di nascita, matrimonio, morte), questi possono essere richiesti al cittadino solo ed esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile. Negli altri casi questi documenti vengono acquisiti d’ufficio.
Autocertificazione mediante esibizione del documento d’identità o riconoscimento.
I dati relativi al cognome, al nome, al luogo e alla data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza, attestati in documenti d’identità o di riconoscimento (es. la carta d’identità, la patente di guida, il passaporto, il porto d’arma, il libretto di pensione) rilasciati dalla Pubblica Amministrazione ed in corso di validità, possono essere comprovati dal cittadino senza ricorrere alla compilazione dell’autocertificazione, ma semplicemente esibendo il documento d’identità o di riconoscimento. In questo caso la Pubblica Amministrazione o il gestore esercente di pubblico servizio prende nota delle informazioni contenute nel documento d’identità o di riconoscimento acquisendo un fotocopia NON AUTENTICATA del documento stesso.
Se il documento d’identità o di riconoscimento esibito dal cittadino è scaduto, ma i dati in esso contenuti non hanno subito alcuna variazione, il cittadino può dichiarare, sulla fotocopia del documento, che i dati sono ancora validi.
Rappresentanza legale
Se il dichiarante è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sono firmati rispettivamente dal genitore esercente la potestà genitoriale, dal tutore, o dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.
Legalizzazione di firme
Atti da valere all’estero:
Le firme apposte dal pubblico ufficiale in calce ad atti o documenti formati nello Stato italiano e da valere all’estero, davanti ad autorità estere, sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
Atti provenienti dall’estero:
Le firme apposte dal pubblico ufficiale su atti o documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato italiano, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. A questi atti o documenti, se redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Atti formati nello Stato da autorità straniere:
Le firme sugli atti e di documenti formati nello Stato italiano e da valere nello Stato italiano, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano, sono legalizzate a cura delle Prefetture.
Eccezioni:
Solo nei casi in cui leggi o accordi internazionali lo prevedano, sussistono esenzioni all’obbligo della legalizzazione e della traduzione.
Copie Autentiche
Chi e come:
L’autenticazione di copie, totali o parziali di atti e documenti, può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l’originale, o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, o da altro funzionario incaricato da Sindaco.
Nel caso in cui il cittadino deve presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi la copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o dal qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dell’originale presso l’amministrazione. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. L’operazione di autenticazione di copia è sottoposta alla normativa vigente in materia di imposta di bollo .
Modalità alternative all’autenticazione di copie:
Il cittadino, attraverso l’utilizzo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, può dichiarare il fatto che:
a. la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione è conforme all’originale;
b. la copia di titoli di studio o di servizio è conforme all’originale;
c. la copia di documenti fiscali, obbligatoriamente conservati dai privati, è conforme all’originale.
Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è rivolta alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi NON DEVE ESSERE AUTENTICATA e quindi non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, ma è gratuita Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è rivolta ad un privato che consente ad accettarla, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco ed è sottoposta alla normativa vigente in materia di imposta di bollo.
